Cassation appeal dismissed because partial appeal waiver made confiscation issue res judicata and inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano regarding the confiscation order. The appellant had previously waived the appeal specifically concerning the confiscation chapter during a settlement agreement. Consequently, the court held that partial waiver renders the specific issue res judicata, barring further cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A partial waiver of appeal grounds regarding specific charges or penalties establishes res judicata on those points, rendering subsequent cassation appeals challenging only the waived matters inadmissible.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 672/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35393/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Canali Marco nato a ROMA il 07/10/1976 avverso la sentenza del 10/05/2024 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso;
Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto in relazione al capo di pronuncia riguardante la confisca; che la disposta confisca era stata censurata con motivo di appello, rientrante tra quelli rinunciati in sede di concordato sulla pena; Ritenuto che la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché non è dato proporre ricorso per cassazione contenente censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01;
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5467/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO