Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5465/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for marriage fraud and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5465/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Maurizio Pecoraro's appeal inadmissible, upholding the Milan Court of Appeal's criminal conviction for organizing marriage fraud to obtain Chinese residence permits. The court found the appellant's arguments regarding legal violations and motivation defects to be baseless, noting his role as a close collaborator in procuring Italian citizens for these fake marriages. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal manifestly unfounded or lacking in merit must be declared inadmissible, and the appellant shall bear the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal marriage fraud recidivism costs of appeal criminal liability ripetute violazioni del diritto degli stranieri recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 116 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 416 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO MAURIZIO nato a VICARI il 13/08/1974 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Maurizio Pecoraro e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la Corte di appello di Milano, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato - con la sola esclusione dell'aggravante della transnazionalità - il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente in ordine al delitto ex art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere dedita a far ottenere a cittadini cinesi il permesso di soggiorno, mediante la celebrazione di matrimoni fittizi con cittadini italiani), evidenziando il suo ruolo di stretto collaboratore del promotore del medesimo sodalizio e, in particolare, la sua attività di procacciamento di soggetti di nazionalità italiana disposti a contrarre i suddetti matrimoni combinati;

Rilevato, altresì, che la Corte territoriale ha confermato, in modo congruo e non contraddittorio, la contestata recidiva alla luce dei numerosi precedenti penali precedenti e anche successivi ai fatti oggetto del presente procedimento, nonché della persistenza nel commettere atti illeciti, ritenuti indici di una maggiore capacità criminale dell'imputato; Considerato che il condannato - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - in realtà chiede una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio