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Ordinanza — n. 5464/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of novelty and mischaracterization of penalty illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5464/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tamigio Pavle inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellate court had previously rejected the request to recalculate the sentence because the recidivism increase exceeded the statutory limit under Article 99 of the Penal Code. The Court found the appeal manifestly unfounded, noting that the same issue was already dismissed by the Supreme Court in 2017 for violating Article 603 of the Code of Criminal Procedure, and that the appellant merely repeated arguments without addressing the distinction between illegal and illegitimate penalties.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 6, cod. pen.; Art. 603, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if it lacks novelty, has been previously rejected by the Supreme Court for procedural violations, or mischaracterizes the legal nature of the penalty issue.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism penalty limit lack of novelty procedural violation cassation illegal versus illegitimate penalty remissione della pena pena residua differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 6, cod. pen.
Art. 603, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 603 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, n. 14307 del 14 marzo 2017
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMIGIO PAVLE nato a TORINO il 25/04/1971 avverso l'ordinanza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Tamigio Pavle e l'ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata dall'odierno ricorrente, di rideterminazione della pena inflittagli con sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale il giorno 15 giugno 2016, poiché l'aumento della pena per la recidiva era stato fissato senza tenere conto del limite previsto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen.;

Considerato che il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha osservato che la medesima questione era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione, con sentenza n.14307 del 14 marzo 2017 essendo stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione in violazione del disposto dell'art. 603 cod. proc. pen. e che, comunque, non si verteva in tema di pena illegale; Rilevato che il condannato non si confronta con tale compiuta e logica argomentazione, essendosi limitato a riproporre sostanzialmente — con il presente ricorso - le medesime argomentazioni contenute nella sua originaria istanza senza tenere conto del fatto che, nel caso di specie, non si verte in materia di pena illegale, ma al più illegittima;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio