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Ordinanza — n. 5461/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5461/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5461/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNOZZI DOMENICO nato a NAPOLI il 20/03/1959 avverso l'ordinanza del 27/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIa—vvis—o are—a-rti• udita lala relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari il giorno 27 settembre 2024 è stato proposto personalmente da Domenico Pagnozzi e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5461/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.

Parole chiave

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lacune probatorie spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria costi ambientali motivi di cassazione accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNOZZI DOMENICO nato a NAPOLI il 20/03/1959 avverso l'ordinanza del 27/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIa—vvis—o are—a-rti• udita lala relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari il giorno 27 settembre 2024 è stato proposto personalmente da Domenico Pagnozzi e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.