Italian Court dismisses appeal against surveillance court order confirming social danger and reducing liberty measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Matalone inadmissible, ordering him to pay legal fees. The surveillance court had confirmed Matalone's social danger based on his mafia associations and family ties, while reducing his security measure. The Court rejected the appeal because it improperly sought a different substantive evaluation of merit rather than addressing legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 680 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a surveillance court order confirming social danger is inadmissible if it merely requests a different substantive assessment of the facts without alleging specific legal violations or logical flaws in the original reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATALONE ROBERTO nato a ROSARNO il 25/06/1977 avverso l'ordinanza del 23/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Roberto Matalone è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Firenze in data 21 febbraio 2024, con la quale era stata confermata la pericolosità sociale del predetto, disponendo, nel contempo, la riduzione della misura di sicurezza della libertà vigilata nella misura di anni uno;
Rilevato che ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza occorre verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274790 - 01); Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il giudizio di attuale pericolosità sociale dell'odierno ricorrente alla luce dei suoi numerosi e gravi precedenti penali (tra cui una condanna per associazione di stampo mafioso), della sua intraneità alla associazione mafiosa, della lunga durata del suo vincolo associativo e del suo rientro nel medesimo ambito territoriale del clan di appartenenza al quale egli è legato anche da vincoli di carattere famigliare.
Orbene, il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo per confermare il giudizio di pericolosità sociale nei suoi riguardi; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso in Roma, il 16 ge