Ordinanza — n. 5458/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOCCIO FABRIZIO nato a BITONTO il 08/02/1993 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIllatcc _2_avviso alle partuk udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso (come tale qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Bari) avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Bari emesso il giorno 2 ottobre 2024 è stato proposto personalmente da Fabrizio Cuoccio e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5458/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOCCIO FABRIZIO nato a BITONTO il 08/02/1993 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIllatcc _2_avviso alle partuk udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso (come tale qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Bari) avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Bari emesso il giorno 2 ottobre 2024 è stato proposto personalmente da Fabrizio Cuoccio e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.