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Ordinanza — n. 5457/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on execution regarding continuity of crimes due to lack of pre-planning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5457/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Gennaro Sorrentino inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The lower judge rejected the request for continuity of crimes because the robberies were not all pre-planned but driven by contingent factors. The court upheld this decision, emphasizing that concrete indicators like pre-planning are essential for establishing a single criminal design in execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 64 c.p.: The continuity of crimes requires a verified existence of concrete indicators such as pre-planning and homogeneity, where mere commonality of protected legal interests is insufficient if subsequent acts were determined extemporaneously.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal execution pre-planning requirement single criminal design inadmissible appeal contingent factors judicial discretion concorso ideale

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 64 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO GENNARO nato a NAPOLI il 31/10/1974 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Gennaro Sorrentino è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l'istanza, avanzata dal predetto, per l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con le sentenze indicate nella medesima richiesta; Rilevato che il decidente ha ritenuto che la sola comunanza dei beni giuridici preservati dalle norme incriminatrici violate non fosse sufficiente per affermare l'unicità del medesimo disegno criminoso, tenuto conto che le rapine da lui commesse non erano state tutte programmate anticipatamente, ma piuttosto dettate da fattori contingenti;

Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, in conclusione, che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 genna