Ordinanza — n. 5451/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FELLAHI ABDEL MAJID nato il 01/01/1989 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; utP Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che El Fellahi Abdel Majid lamenta il vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato è privo di stabili legami famigliari in Italia, non risultando avere mai svolto colloqui in carcere con parenti e che, per sua stessa ammissione, egli non ha mai convissuto con alcun famigliare prima della detenzione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5451/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza ha osservato che la sua pericolosità sociale si desume dalla gravità del reato per il quale il predetto è stato condannato, nonché per la mancanza di opportunità lavorative e, comunque, risocializzanti; Ritenuto quindi che il ricorrente intende pervenire ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere l'opposizione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FELLAHI ABDEL MAJID nato il 01/01/1989 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; utP
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che El Fellahi Abdel Majid lamenta il vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato è privo di stabili legami famigliari in Italia, non risultando avere mai svolto colloqui in carcere con parenti e che, per sua stessa ammissione, egli non ha mai convissuto con alcun famigliare prima della detenzione;
Rilevato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza ha osservato che la sua pericolosità sociale si desume dalla gravità del reato per il quale il predetto è stato condannato, nonché per la mancanza di opportunità lavorative e, comunque, risocializzanti; Ritenuto quindi che il ricorrente intende pervenire ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere l'opposizione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 gennaio