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Ordinanza — n. 5451/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5451/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5451/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FELLAHI ABDEL MAJID nato il 01/01/1989 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; utP Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che El Fellahi Abdel Majid lamenta il vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato è privo di stabili legami famigliari in Italia, non risultando avere mai svolto colloqui in carcere con parenti e che, per sua stessa ammissione, egli non ha mai convissuto con alcun famigliare prima della detenzione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5451/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza ha osservato che la sua pericolosità sociale si desume dalla gravità del reato per il quale il predetto è stato condannato, nonché per la mancanza di opportunità lavorative e, comunque, risocializzanti; Ritenuto quindi che il ricorrente intende pervenire ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere l'opposizione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivo d'espulsione motivi soggettivi successivi alla fuga allontanamento nonostante motivi di salute espulsione di familiari provvedimento di reinserimento misura sostitutiva della detenzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FELLAHI ABDEL MAJID nato il 01/01/1989 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; utP

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che El Fellahi Abdel Majid lamenta il vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato è privo di stabili legami famigliari in Italia, non risultando avere mai svolto colloqui in carcere con parenti e che, per sua stessa ammissione, egli non ha mai convissuto con alcun famigliare prima della detenzione;

Rilevato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza ha osservato che la sua pericolosità sociale si desume dalla gravità del reato per il quale il predetto è stato condannato, nonché per la mancanza di opportunità lavorative e, comunque, risocializzanti; Ritenuto quindi che il ricorrente intende pervenire ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere l'opposizione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 gennaio