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Ordinanza — n. 5447/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5447/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5447/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETTORI ANTONIO nato a NAPOLI il 24/08/2002 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Antonio Vettori e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la Corte di appello di Napoli, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente in ordine ai delitti di lesioni aggravate e violazione della legge armi, dando rilievo al fatto che - come risultante dagli atti (utilizzabili in ragione del rito abbreviato) - la persona offesa aveva dichiarato di essere stata ferita dall'imputato e che le telecamere di sorveglianza avevano immortalato la scena dell'aggressione;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5447/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso di Antonio Vettori e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la Corte di appello di Napoli, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente in ordine ai delitti di lesioni aggravate e violazione della legge armi, dando rilievo al fatto che - come risultante dagli atti (utilizzabili in ragione del rito abbreviato) - la persona offesa aveva dichiarato di essere stata ferita dall'imputato e che le telecamere di sorveglianza avevano immortalato la scena dell'aggressione;

Parole chiave

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lesioni gravi violazioni della legge sulle armi reati violenti gravi addebiti penali circostanze aggravanti o attenuanti atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETTORI ANTONIO nato a NAPOLI il 24/08/2002 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Antonio Vettori e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la Corte di appello di Napoli, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente in ordine ai delitti di lesioni aggravate e violazione della legge armi, dando rilievo al fatto che - come risultante dagli atti (utilizzabili in ragione del rito abbreviato) - la persona offesa aveva dichiarato di essere stata ferita dall'imputato e che le telecamere di sorveglianza avevano immortalato la scena dell'aggressione;

Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha escluso di potere concedere le attenuanti generiche per l'assenza di elementi di segno positivo quali l'ammissione degli addebiti, il buon comportamento processuale ed il risarcimento del danno; Rilevato che il condannato - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - in realtà chiede una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo in ordine al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 202