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Ordinanza — n. 5446/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5446/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5446/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSELLO GIUSEPPE nato a SAN CALOGERO il 02/03/1962 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; h Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Giuseppe Rosello e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, a causa della informativa di reato a suo carico per avere posto in essere una coltivazione illegale di canapa, come emerso dalle attività investigative svolte dai Carabinieri;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5446/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; h Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Giuseppe Rosello e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, a causa della informativa di reato a suo carico per avere posto in essere una coltivazione illegale di canapa, come emerso dalle attività investigative svolte dai Carabinieri;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale misure sostitutive della carcerazione abbandono del procedimento penale controllo periodico della detenzione allontanamento nonostante motivi di salute proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSELLO GIUSEPPE nato a SAN CALOGERO il 02/03/1962 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; h

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Giuseppe Rosello e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, a causa della informativa di reato a suo carico per avere posto in essere una coltivazione illegale di canapa, come emerso dalle attività investigative svolte dai Carabinieri;

Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, in ragione della particolare gravità di tali comportamenti, ha ritenuto di dovere disporre la revoca della misura alternativa con effetto dalla data della prima perquisizione effettuata dai militari dell'Arma escludendo, nel contempo, di potere concedere la detenzione domiciliare non risultando una condizione di incompatibilità con il regime detentivo per ragioni di salute; Rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2