Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5445/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for withdrawal; court orders fines and costs under Art. 591 and 616 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5445/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant, Mario Liotta, explicitly withdrew the lawsuit via a notarized act on November 29, 2024. The court held that such a withdrawal renders the appeal void under Article 591, paragraph 1, letter d) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 500 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal withdrawn by the appellant before judgment is inadmissible, and the appellant must bear procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility of appeal procedural costs fine fund Code of Criminal Procedure rinuncia al diritto diritto di ottenere una decisione difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente Mario Liotta, con atto del 29 novembre 2024 da lui sottoscritto ed autenticato dal difensore, ha espressamente rinunciato alla impugnazione; Ritenuto che pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA MARIO nato a AVELLINO il 05/09/1979 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO--dat--6--avviso alle- arti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •••• •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'atto di rinuncia ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorrente Mario Liotta, con atto del 29 novembre 2024 da lui sottoscritto ed autenticato dal difensore, ha espressamente rinunciato alla impugnazione; Ritenuto che pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.