Italian court dismisses appeal against execution order denying criminal continuability due to lack of premeditation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Aurelia Mudavoiu inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize criminal continuability. The court found that the crimes were autonomous resolutions driven by a persistent criminal will rather than a premeditated plan, citing the temporal gaps, different locations, and the contingent nature of the offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The court must deny criminal continuability when the temporal distance, different locations, and contingent nature of subsequent offenses demonstrate a lack of initial premeditation, treating them as autonomous criminal resolutions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUDAVOIU AURELIA (CUI 027T8BT) nate! 12/07/1987 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Aurelia Mudavoiu è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che la predetta, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale intercorrente tra di essi, dei diversi luoghi in cui sono stati consumati e della natura contingente ed estemporanea di essi (evasioni dalla detenzione domiciliare).
In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato che le censure della ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione che, tra l'altro, ha ritenuto irrilevante il già avvenuto riconoscimento della continuazione per alcuni dei reati oggetto della richiesta per la mancanza di elementi a conferma di una iniziale progettualità;
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio