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Ordinanza — n. 5439/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for home detention in Germany due to applicant's failure to attend court hearings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5439/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marzio Blasi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance in Lecce had rejected requests for home detention in Germany because Blasi failed to appear at two scheduled hearings to allow investigative activities. The court ruled that the notification of these hearings was legally valid and that Blasi's generic complaints did not logically counter the tribunal's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The failure of a convicted person to appear at court hearings, despite proper notification, constitutes a ground for declaring an appeal inadmissible when it prevents the execution of probation measures abroad.

Parole chiave

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inadmissible appeal home detention Germany failure to appear Tribunal of Surveillance court costs and fine orario di lavoro irregolare notificazione viziata registrazione delle ore di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASI MARZIO nato a MESAGNE il 15/10/1991 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Marzio Blasi è manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto le richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare (da eseguirsi in Germania, dove il condannato risiede) a causa del perdurante disinteresse mostrato dall'odierno ricorrente, il quale non si è presentato presso l' UEPE competente per consentire la relativa attività istruttoria, nonostante i due rinvii dell'udienza disposti a tal fine;

Rilevato che le ordinanze di rinvio sono state ritualmente notificate presso il domicilio eletto, di talché il condannato ne ha avuto legale conoscenza; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale di sorveglianza e, in sostanza, sollecitano una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 202