Cassation court dismisses appeal against execution judge regarding night curfew not equating to house arrest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Mancuso inadmissible, upholding the execution judge's refusal to recognize the night curfew as equivalent to house arrest. The lower court reasoned that the measure, limited to nighttime hours and including police reporting, lacked the arbitrary nature and afflicting characteristics of house arrest. The supreme court affirmed this distinction, noting the appellant failed to provide specific arguments against the detailed reasoning provided by the execution judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The night curfew with police reporting obligations is ontologically distinct from house arrest and cannot be equated to it due to its limited temporal scope and lack of arbitrary afflicting nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 09/06/1975 avverso l'ordinanza del 07/10/2024 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; jL/,t)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Domenico Mancuso e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente e diretta ad ottenere il riconoscimento della fungibilità con riferimento all'obbligo di dimora ed al divieto allontanamento dall'abitazione dalle ore 19:30 alle ore 08:30 - per il periodo dal 5 ottobre 2007 al 27 marzo 2009 - con contestuale obbligo quotidiano di presentazione alla P.G., a suo tempo impostogli;
Considerato che con articolata motivazione il giudice a quo ha evidenziato che l'estensione delle prescrizioni associate all'obbligo di dimora non potevano essere equiparate agli arresti domiciliari poiché il divieto di allontanamento era limitato all'orario notturno e che, pertanto, la relativa prescrizione non poteva essere considerata arbitraria o eccedente rispetto alle consuete esigenze di vita e di cautela; Ritenuto, al riguardo, che l'arbitrarietà può essere ravvisata solo qualora l'obbligo della permanenza domiciliare sia imposto per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelarì che quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria e altrui persona (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908-01);
Considerato, quindi, che in presenza di prescrizioni specifiche, per quanto dettagliate ed estese pur sempre agli orari notturni, la misura non poteva mutare natura e non le si possono riconoscere i connotati di afflittività analoghi a quelli degli arresti domiciliari (così già Sez. 6, n. 10672 del 15/01/2003, Rv. 224705-01; cfr. anche Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 216468, che affermava la natura ontologicamente diversa del divieto di dimora accompagnato dal divieto di allontanarsi dall'abitazione in determinate fasce orarie rispetto agli arresti domiciliari) e che l'obbligo di presentazione alla P.G. per la sua stessa natura non è equiparabile in alcun modo agli arresti domiciliari;
Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il compiuto e coerente ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione nel rispetto dei sopra indicati principi giurisprudenziali e che, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una inammissibile diversa valutazione degli elementi processuali rispetto a quella svolta, senza incorrere in vizi logici, dal giudice dell'esecuzione;Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1