Court dismisses appeal against criminal continuation ruling due to lack of premeditation evidence and distinct criminal resolutions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Angelo Torcasio inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize criminal continuation. The decision noted that the temporal gaps, differing execution methods, and lack of evidence regarding premeditation from the first crime to subsequent extortions precluded applying the continuation principle under Article 81 of the Penal Code. Consequently, the acts were treated as independent criminal resolutions, warranting the dismissal of the appeal and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The absence of evidence demonstrating premeditation for subsequent crimes, combined with significant temporal distances and distinct execution methods, precludes the application of the criminal continuation principle, requiring each act to be evaluated as an independent criminal resolution.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORCASIO ANGELO nato a LAMEZIA TERME il 18/06/1983 avverso l'ordinanza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Angelo Torcasio è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale tra di essi (anche di svariati anni), delle differenti modalità di esecuzione e della assenza di elementi da cui ritenere che l'odierno ricorrente - sin dal momento del suo ingresso nel sodalizio mafioso - avesse già programmato la consumazione delle varie estorsioni, tenuto conto che per una di esse il concorrente nel reato non era un associato e che non era stata nemmeno contestata l'aggravante ex art. 416.bis.1. cod. pen.
In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in Roma, il 16 genn