Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of mandatory special defense counsel signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Christian Bonello inadmissible de plano. The procedural flaw stemmed from the appeal being signed personally by the appellant rather than by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation, a requirement mandated by the 2017 law. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory procedural rules and ordered Bonello to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against surveillance court orders must be signed by a special defense counsel to avoid inadmissibility, and failure to comply results in the dismissal of the appeal and the imposition of legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONELLO CHRISTIAN nato a MILANO il 29/07/1974 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO(cla-t-O—à-vvisO alle pasr-tìT'i 7L-; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; / /
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano emessa il giorno 2 ottobre 2024 è stato proposto personalmente da Christian Bonello e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm de. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.