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Ordinanza — n. 5432/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to untimely nullity objection regarding court notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5432/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's order revoking home detention was null because the notice of the hearing was not properly served to his additional lawyer. The court rejected this claim, ruling that the objection was not raised by the present lawyer during the hearing and thus missed the statutory deadline for filing such a nullity claim.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: A nullity objection based on improper service of notice must be raised by the present lawyer during the hearing; failure to do so renders the objection inadmissible.

Parole chiave

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nullity objection service of notice home detention procedural deadline inadmissible appeal court costs defense counsel revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
249651 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 616-bis cod. proc. pen.
249651 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
249651 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TELLA CHRISTIAN nato a PESCARA il 18/11/1984 avverso l'ordinanza del 24/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; .7/7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Christian Di Tella e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha revocato la detenzione domiciliare, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, a causa delle condotte da lui serbate nel corso della misura alternativa; Considerato che con il ricorso viene dedotta la nullità assoluta della ordinanza impugnata per l'omesso avviso della udienza in camera di consiglio all'avv. Fabio Abbruzzese, nominato dal condannato in aggiunta al precedente difensore;

Ritenuto che la censura è manifestamente infondata poiché non risulta essere stata sollevata tale eccezione, dal difensore presente, nel corso della udienza in camera di consiglio conclusasi con il provvedimento impugnato; Rilevato, infatti, che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione, anche in caso di assenza in udienza sia del condannato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio