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Ordinanza — n. 5430/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for requesting different merit evaluation of probation revocation facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5430/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal by Manuele Patacca inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The Tribunal of Surveillance revoked his home detention due to aggravated assault and arbitrary behavior against his former employer, finding his conduct made a favorable prognosis impossible. Although Patacca claimed a lack of reasoning, the Court ruled he merely sought a different assessment of the merits, which is not a valid ground for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant merely requests a different evaluation of the merits rather than challenging the legal reasoning or procedural defects of the decision.

Parole chiave

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probation revocation appeal inadmissible appeal home detention violation merit evaluation request legal fees and fine motivi di revisione procedimento di controllo degli aiuti procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 116 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATACCA MANUELE nato a GIULIANOVA il 07/03/1979 avverso l'ordinanza del 26/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Manuele Patacca e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca della detenzione domiciliare, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, a causa della denuncia nei suoi confronti per lesioni aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno del suo ex datore di lavoro (fatti avvenuti il giorno 26 agosto 2024);

Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha osservato, in particolare, che il condannato aveva violato le prescrizioni impostegli, ponendo in essere comportamenti di natura vessatoria in danno delle persone offese, con la conseguente impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla sua buona condotta ed alla capacità di rispettare le prescrizioni della misura alternativa concessagli; Rilevato, altresì, che il condannato rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 20