Criminal appeal dismissed as inadmissible against a judge's declaration of incompetence under Italian procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed against a judicial order declaring incompetence. The respondent judge had ordered the transfer of files to the competent court, a procedural act not subject to appeal under Article 568 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that such orders do not create a new jurisdictional issue requiring escalation to a conflict of jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Orders declaring incompetence and ordering the transmission of files to the competent judge are not subject to appeal, as they do not attribute jurisdiction and instead trigger the escalation of conflict procedures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS FRANCO nato a CAGLIARI il 19/02/1974 avverso l'ordinanza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE Ldato avviso alle partP udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva ed il provvedimento impugnato. Considerato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta avverso un provvedimento negativo di competenza; Rilevato, infatti, che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242 - 01; Sez. 1, n. 15792 del 17/01/2011, Campanella, Rv. 249962 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (quindi senza formalità e senza notifiche) e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.