Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity between distinct crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Di Bella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had correctly applied principles regarding criminal continuity, noting the significant time gap, different nature, and separate locations of the alleged offenses. Consequently, the crimes were treated as independent criminal resolutions rather than a continuous plan, justifying the rejection of the request for favorable sentencing institutions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 604 c.p.p.: When crimes are separated by considerable time, differ in nature and location, and lack evidence of a premeditated plan, they constitute independent criminal resolutions, precluding the application of continuity rules and rendering appeals challenging this assessment inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA MAURIZIO nato a TRAPANI il 10/11/1980 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Maurizio Di Bella è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale (anche notevole) tra di essi, della diversa natura degli stessi, dei differenti ambiti territoriali di consumazione, delle non coincidenti modalità esecutive dei medesimi delitti e della mancanza di specifiche allegazioni al riguardo da parte dell'istante.
In tale contesto i reati commessi sono stati ritenuti riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennai