Appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments failing to rebut disciplinary conduct findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Romeo Nicodemo's appeal against the Turin Supervision Tribunal's order inadmissible. The Tribunal had rejected Nicodemo's request for early release citing irregular conduct, specifically his refusal to sign disciplinary reports in 2020 and 2021, which he allegedly knew about. The Court found the appellant's arguments generic and failed to address the Tribunal's reasoning regarding his awareness of the disciplinary proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a Supervision Tribunal order is inadmissible if the appellant's arguments are generic and do not substantively confront the court's established facts regarding the detainee's conduct and awareness of disciplinary measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO NICODEMO nato a LOCRI il 13/09/1982 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Nicodemo Romeo è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha parzialmente respinto la richiesta di liberazione anticipata avanzata dall'odierno ricorrente in ragione della irregolare condotta da lui serbata nel corso dei relativi semestri ed a causa della quale erano stati elevati, nei suoi confronti, due rapporti disciplinari in data 24 gennaio 2020 e 5 maggio 2021; Rilevato che il provvedimento impugnato ha evidenziato che in entrambi i casi il detenuto si era rifiutato di firmare il verbale di contestazione e che, pertanto, egli era a conoscenza dei procedimenti disciplinari stessi;
Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano con il compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.