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Ordinanza — n. 5422/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order due to lack of continuity between crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5422/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Antonio Ciriello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The execution judge correctly found that the alleged crimes lacked the necessary continuity because they were committed extemporaneously without prior planning. Consequently, the crimes were treated as independent criminal resolutions rather than a continuous scheme eligible for lenient sentencing rules.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The absence of evidence proving prior planning for subsequent crimes precludes the recognition of criminal continuity, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal continuity prior planning requirement extemporaneous crimes inadmissible appeal execution order carenza nell'organizzazione finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRIELLO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 04/12/1972 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonio Ciriello è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della mancanza di allegazioni al riguardo ed apparendo, al contrario, i delitti caratterizzati dalla estemporaneità.

In tale contesto i reati commessi sono stati, quindi, ritenuti riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2