Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5421/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of qualified defense counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alberto Musto inadmissible de plano. The procedural flaw stemmed from the appeal being signed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney, a requirement mandated by the 2017 reform of the Italian Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered Musto to bear the costs of the proceedings and pay a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano and subjects the appellant to court costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility qualified defense counsel requirement de plano dismissal Italian Code of Criminal Procedure fine for procedural defect motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO ALBERTO nato a VITTORIA il 18/07/1986 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso (come tale qualificato dalla Corte di appello di Caltanissetta) avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 25 settembre 2024 è stato proposto personalmente da Alberto Musto e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.