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Ordinanza — n. 5420/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud and theft, citing generic grievances and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Papale Mirko inadmissible, upholding the lower court's conviction for multiple counts of fraud and theft. The appellant raised five grounds, including alleged violations of law regarding aggravating circumstances and sentencing, but the court found these arguments generic, repetitive, or outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Generic grievances regarding the affirmation of responsibility or sentencing are inadmissible in cassation if they merely request a re-evaluation of evidence without alleging specific, decisive, and unopposed misinterpretations of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances sentencing review fraud and theft cassation scope furto di lieve entità reato di poca entità contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE) MIRKO nato a MILANO il 01/01/1993 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; •

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a PAPALEO MIRKO per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1, 625, comma 1, nn. 2 e 5 e 61 n. 5 (capo A, fatto commesso in Cernusco sul Naviglio 1'8 settembre 2020), 110, 624- bis, comma 1, 625, comma 1, nn. 2 e 5 e 61 n. 5 (capo B, fatto commesso in Cernusco sul Naviglio 1'8 settembre 2020), 110, 624-bis, comma 1, 625, comma 1, nn. 2 e 5 e 61 n. 5 (capo C, fatto commesso in Pioltello il 24 novembre 2020), 110, 624-bis, comma 1, 625, comma 1, nn. 2 e 5 e 61 n. 5 (capo D, fatto commesso in Gorgonzola il 24 novembre 2020), 110, 624-bis, comma 1, 625, comma 1, nn. 2 e 5 e 61 n. 5 (capo E, fatto commesso in Gorgonzola 24 novembre 2020), 61 n. 5, 110, 624-bis, comma 1, e 625, comma 1, nn. 2 e 5 (capo F, fatto commesso in Cernusco sul Naviglio il 24 novembre 2020) e 110, 624-bis, comma 1, 625, comma 1, nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen. (capo G, fatto commesso in Cernusco sul Naviglio il 24 novembre 2020); - che l'atto di impugnativa consta di cinque motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag. 8, punto 2.1, della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo ed il terzo motivo, che denunciano la violazione degli artt. 625, comma 1, nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., in riferimento al riconoscimento delle aggravanti contestate (uso del mezzo fraudolento, simulazione della qualità di pubblico ufficiale e minorata difesa delle persone offese), sono manifestamente infondati, vuoi perché, nel caso di specie, l'uso del mezzo fraudolento, ossia l'artifizio di avere avvicinato le vittime accampando l'esistenza di un furto in corso presso le loro abitazioni in via di verificazione, e la simulazione della qualità di pubblico ufficiale, esibendo uno strumentario - magliette, tesserino, ricetrasmittente - atto a creare l'apparenza di trovarsi al cospetto di un carabiniere nonché l'espressa attribuzione di tale qualità a sé medesimo da parte dell'imputato, sono pienamente compatibili e, quindi, concorrenti, trattandosi di manifestazioni fattuali ontologicamente diverse, vuoi perché lo stato di particolare vulnerabilità di ciascuna delle persone vittime delle condotte predatorie risulta congruamente motivata in ossequio al principio di diritto espresso da Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); - che il quarto ed il quinto motivo, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 11, punto 2.5, della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 10, punto 2.4, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 I