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Ordinanza — n. 5417/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding non-punishability and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5417/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Singh Rawinder inadmissible due to the generic nature of his arguments. The appellant challenged the denial of non-punishability under Article 131-bis and additional mitigating circumstances, but failed to provide specific factual elements distinct from those already considered. The court ruled that such vague complaints do not meet the threshold for admissibility in criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal challenging the denial of non-punishability or additional mitigating circumstances is inadmissible if the grounds are generic and lack specific factual elements distinct from those already evaluated by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal non-punishability exclusion mitigating circumstances denial factual specificity requirement recidiva altri reati risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
- che il primo motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico, per il mancato confronto della censura al riguardo articolata con le ragioni ostese a sostegno della detta statuizione (vedasi pag.
Art. 133, comma 1 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., suscettibili di giustificare un'ulteriore mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen.; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 131-bis cod. pen
- che il primo motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico, per il mancato confronto della censura al riguardo articolata con le ragioni ostese a sostegno della detta statuizione (vedasi pag.
art. 62-bis cod. pen
pen., suscettibili di giustificare un'ulteriore mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen.; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH RAWINDER nato il 20/10/1986 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a SINGH RAWINDER per i delitti di cui agli artt. 99, comma 2, nn. 1 e 2, e 624 (capo A) e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commesso in Brescia il 2 maggio 2021 ed il 7 aprile 2021); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico, per il mancato confronto della censura al riguardo articolata con le ragioni ostese a sostegno della detta statuizione (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto ricorresse l'elemento ostativo dell'abitualità della condotta, inserendosi i furti oggetto del presente procedimento in un sistema seriale di condotte predatorie, suscettibile di dar conto di una proclività dell'imputato a commettere reati contro il patrimonio), e, comunque, manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, replica la stessa genericità del corrispondente motivo di appello, giacché neppure in questa sede sono allegati elementi di fatto, ulteriori e diversi rispetto all'esiguità del danno patrimoniale cagionato, già valorizzato con la concessione all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., suscettibili di giustificare un'ulteriore mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen.; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il