Italian Court dismisses appeal due to missing special power of attorney and vague grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant, declared absent in the first instance, failed to submit a special power of attorney required for second-instance proceedings held in written form. Additionally, the single ground of appeal was rejected as abstract and lacking concrete connection to the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 23-bis d.l. n. 137/2020: An appeal by an absent defendant is inadmissible without a special power of attorney, and grounds must be specific and concrete rather than abstract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARLATO ASSUNTA nato a PALERMO il 30/03/1958 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a SGARLATO ASSUNTA per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 24 gennaio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputata ricorrente era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado - essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 - (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere; - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, invece completa e congrua (vedasi pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere esten