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Ordinanza — n. 5416/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing special power of attorney and vague grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant, declared absent in the first instance, failed to submit a special power of attorney required for second-instance proceedings held in written form. Additionally, the single ground of appeal was rejected as abstract and lacking concrete connection to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 23-bis d.l. n. 137/2020: An appeal by an absent defendant is inadmissible without a special power of attorney, and grounds must be specific and concrete rather than abstract.

Parole chiave

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special power of attorney absent defendant written form proceedings inadmissible appeal vague grounds of appeal gravi addebiti penali aggravamento della pena tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
- premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1 -quater, cod.
Art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020
pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputata ricorrente era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado - essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023
Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARLATO ASSUNTA nato a PALERMO il 30/03/1958 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a SGARLATO ASSUNTA per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 24 gennaio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputata ricorrente era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado - essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 - (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere; - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, invece completa e congrua (vedasi pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere esten