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Ordinanza — n. 5414/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of criminal conspiracy continuity between two crimes. The court rejected the claim that the crimes were part of a single criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5414/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonino Tutone inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for crimes under Articles 624 and 625 of the Penal Code lacked continuity with a prior judgment regarding a crime under Article 73 of the same code. The court rejected this claim, citing established case law that criminal conspiracy requires a premeditated criminal plan rather than merely a shared lifestyle or identical dates of commission. Consequently, the lower court's finding of separate criminal designs was upheld, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; In criminal conspiracy cases, the identity of the criminal design requires a premeditated plan of illicit conduct, not merely a lifestyle inclined to crime or identical dates of commission.

Parole chiave

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criminal conspiracy continuity of crimes criminal design identity premeditated plan inadmissible appeal Penal Code Art 81 separate criminal acts furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
- che il motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto di regiudicanda e quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso in data ottobre 2018, giudicato con sentenza del GIP presso il Tribunale di Palermo n.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
6927/2019, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022
pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato>> (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Rv.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUTONE ANTONINO nato a PALERMO il 13/12/1968 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che TUTONE ANTONIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 12 aprile 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 (fatto commesso in Palermo il 5 ottobre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto di regiudicanda e quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso in data ottobre 2018, giudicato con sentenza del GIP presso il Tribunale di Palermo n. 6927/2019, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma 2, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato>> (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Rv. 284420) (Conf.:

Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896) (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, fedelmente attenendosi al principio di diritto riportato, ha evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica e perciò non sindacabile in questa sede, come l'identità nella data di accertamento dei due reati non fosse, di per sé, sufficiente a far desumere l'esistenza di un unitario disegno criminoso); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il co