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Ordinanza — n. 5413/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5413/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Prenga Artan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence length and mitigating circumstances, arguing they were improperly graded. The court rejected this, noting that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code and cannot be re-evaluated in cassation unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.: The determination of sentence length and the application of mitigating circumstances constitute the discretionary power of the trial judge; therefore, complaints regarding the congruity of the penalty are inadmissible in the Court of Cassation unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion inadmissible appeal mitigating circumstances penal code articles cassation jurisdiction frode alla legge sugli stranieri migrazione illegale uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
d.lgs. 286/1998
13, comma 13, d.lgs. 286/1998 e 81, 495, 497-bis cod.
cod. pen. art. 81
cod. pen. art. 495
cod. pen. art. 497-bis

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENGA ARTAN nato il 20/11/1987 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a PRENGA ARTAN per i delitti di cui agli artt. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 e 81, 495, 497-bis cod. pen. (fatti commessi in Sesto San Giovanni il 18 aprile 2022); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo della graduazione della pena che della riduzione applicata per le accordate circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha doviziosamente indicato le ragioni per le quali la pena concretamente applicata si dovesse ritenere congrua rispetto al fatto commesso e alla personalità dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Co