Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5409/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to abstract and non-specific arguments regarding sentencing increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5409/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Longo Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentencing increases for crimes linked by continuity were unjustified, but the court found these arguments abstract and lacking concrete support. Consequently, the decision was rejected because the appeal failed to provide specific factual or legal grounds to challenge the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and abstract, lacking any concrete connection to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal abstract arguments sentencing increases continuity of crimes lack of specificity court costs Cassation procedure furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
artt. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a LONGO FRANCESCO per i delitti di cui agli artt. 624-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO FRANCESCO nato a PALERMO il 12/10/1962 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a LONGO FRANCESCO per i delitti di cui agli artt. 624-bis cod. pen. (Proc. n. 13907/2017 R.G.N.R., capo A, fatto commesso in Palermo il 23 luglio 2017), 385 cod. pen. e 47 -ter L. 354/1975 (Proc. n. 13907/2017 R.G.N.R., capo B, fatto commesso in Palermo il 23 luglio 2017), 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12463/2018 R.G.N.R., fatto commesso in Palermo il 7 aprile 2018), 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo A, fatto commesso in Palermo il 13 agosto 2017), 61 n. 2 e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo B, fatto commesso in Palermo il 13 agosto 2017), 56, 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo C, fatto commesso in Palermo il 13 ottobre 2017), 61 n. 2 e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo D, fatto commesso in Palermo il 13 ottobre 2017), 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo E, fatto commesso in Palermo il 18 agosto 2017) e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo F, fatto commesso in Palermo il 22 agosto 2017); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'entità degli aumenti praticati per i singoli reati ascritti all'imputato, avvinti dal vincolo della continuazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, invece, completa e congra (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025