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Ordinanza — n. 5406/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grievances lack specific evidence of trial court errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5406/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Herman Sirchia's appeal inadmissible for failing to meet the strict threshold for reviewing lower court decisions. Sirchia argued the trial court erred in attributing criminal responsibility, but the court found his complaints were generic repetitions of issues already properly addressed by the appellate judges. Consequently, the appeal was rejected because it merely sought a re-evaluation of evidence rather than demonstrating specific, decisive misinterpretations of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Generic grievances regarding the attribution of responsibility in criminal appeals are inadmissible unless they allege specific, decisive, and unexpected misinterpretations of the evidence that render the lower court's reasoning illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grievances rejection attribution of responsibility specific evidence misinterpretation Italian criminal procedure Court of Cassazione evidence re-evaluation partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRCHIA HERMAN nato a PALERMO il 25/03/1998 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a SIRCHIA HERMAN per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1, n.2, cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 15 settembre 2016); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2024- Il Consigliere est