Ordinanza — n. 5405/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMELI CARMELO nato a PALERMO il 10/05/1970 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a BALSAMELI CARMELO per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo fino al 14 febbraio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5405/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n.7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo fino al 14 febbraio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMELI CARMELO nato a PALERMO il 10/05/1970 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a BALSAMELI CARMELO per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo fino al 14 febbraio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
-che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata» (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Rv. 284178), principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres