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Ordinanza — n. 5402/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5402/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5402/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDUCCI LETIZIA nato a ROMA il 20/08/1961 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a CARDUCCI LETIZIA per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 8-bis cod. pen. (fatto commesso in Roma il 12 settembre 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5402/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 8-bis cod. pen. (fatto commesso in Roma il 12 settembre 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Parole chiave

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tentato furto furto per mestiere rapina furto aggravato furto di lieve entità indagine per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDUCCI LETIZIA nato a ROMA il 20/08/1961 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a CARDUCCI LETIZIA per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 8-bis cod. pen. (fatto commesso in Roma il 12 settembre 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5, punto 1.3, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato, al fine di ritenere congrua la pena inflitta, la tipologia di beni oggetto della condotta delittuosa, le modalità dell'azione, indicative di una particolare propensione a commettere reati contro il patrimonio e di capacità a delinquere, e i precedenti specifici dell'imputata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il C