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Ordinanza — n. 5391/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for generic evidence and sentencing review arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenges to the lower court's conviction and sentencing. The appellant argued that the trial court improperly evaluated evidence and misgraded the penalty, but the court found these grounds generic and repetitive of issues already dismissed. Consequently, the appeal was rejected because such arguments do not permit a new evaluation of evidence or sentencing in the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or sentencing unless the lower court's reasoning is illogical or arbitrary, as general complaints about proof assessment or penalty gradation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal evidence re-evaluation sentencing discretion criminal conviction Cassazione Roma rapina luogo del reato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
- che il primo motivo, con il quale si censura l'operata valutazione delle prove, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK RAIAN nato a MONTEBELLUNA il 30/09/2000 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a LEVAK RAIAN per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in San Giovanni al Natisone 1'8 settembre 2020); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si censura l'operata valutazione delle prove, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato congruamente conto di come la pena fosse proporzionata alla gravità del fatto, ai mezzi utilizzati ed alla personalità dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estenso