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Ordinanza — n. 5390/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing special power of attorney and new merit argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant, Danila Ciprian, argued the lower court failed to establish her criminal responsibility, but this was a new merit argument not raised in the second instance. Furthermore, the appeal lacked the mandatory special power of attorney required because the defendant was absent in the first trial.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if not accompanied by a special power of attorney when the defendant was absent in the first instance, and new arguments on criminal responsibility cannot be raised for the first time in the Court of Cassation.

Parole chiave

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special power of attorney absent defendant new merit argument inadmissible appeal second instance summary furto aggravato perseguimento penale per truffa doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
- premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1 -quater, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 23-bis dl. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020
pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis dl.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023
Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANILA CIPRIAN nato il 06/09/1989 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a DANILA CIPRIAN per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (fatto commesso in Roma il 21 febbraio 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis dl. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere: - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello formulata dalla Corte d'Appello e dall'atto di appello proposto dal ricorrente in data 28 settembre 2023 non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo - essendosi limitato ad invocare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; che, comunque, il motivo è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2