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Ordinanza — n. 5383/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of effective review of appellate court's factual findings on aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaella Cappella inadmissible, upholding her conviction for drunk driving with an aggravating circumstance of causing a collision. The appellant argued for nullity based on legal error and flawed reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances, but the court found no effective review of the evidence. The court ruled that the appellate court's assessment of the accident and the refusal of mitigation was based on sufficient and non-contradictory reasoning, making it immune to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis cod. strad.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and non-contradictory, as the merit judge's factual assessment on such circumstances is not subject to review in the interest of law.

Parole chiave

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drunk driving aggravating circumstances generic mitigating circumstances inadmissible appeal factual assessment immunity domanda d'asilo di rom revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis cod. strad.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 131 bis cod.pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Le due sentenze di merito costituiscono un doppio accertamento conforme, relativamente ai fatti posti a fondamento della responsabilità penale della ricorrente in ordine al reato contestato (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLA RAFFAELLA nato a ROMA il 26/03/1972 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia del 26 gennaio 2024, con cui Raffaella Cappella era stata condannata alla pena di mesi dodici di arresto ed euro 3000 di ammenda, con revoca della patente di guida, in ordine al reato di cui alli art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis, cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza un veicolo Fiat Panda (esito accertamento 1,70 e 1,84 g/I), con l'aggravante di aver provocato una collisione con altra auto; condotta tenuta in Bracciano, il 12 novembre 2019.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di ricorso, con i quali deduce nullità della sentenza per errore nell'applicazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale e nell'aver negato la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore della ricorrente, con memoria depositata, ha chiesto di poter presenziare alla presente udienza in camera di consiglio ed ha insistito in ricorso, La richiesta di comparire in udienza camerale dinanzi a questa Sezione è irrituale in quanto non prevista dalla legge (artt. 610 e 611 cod.proc.pen.).

3. I motivi non superano il vaglio di ammissibilità. Le due sentenze di merito costituiscono un doppio accertamento conforme, relativamente ai fatti posti a fondamento della responsabilità penale della ricorrente in ordine al reato contestato (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Rv. 277218 - 01); pertanto, è senz'altro inammissibile la censura di illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione incentrata esclusivamente sulla astratta illegittimità della motivazione e senza in alcun modo evidenziare un effettivo travisamento di prove o una irragionevole deduzione comune alle due motivazioni, lette congiuntamente; piuttosto, il motivo riproduce in modo inammissibile la stessa doglianza, relativa alla verificazione dell'incidente stradale, che la Corte di appello ha adeguatamente respinto, mediante la considerazione che la Cappella, all'arrivo della PG, era in effetti all'interno della propria autovettura, ma ciò in quanto la stessa era stata vista urtare con il proprio mezzo altra vettura parcheggiata, la cui proprietaria, vista la scena, era intervenuta e l'aveva trattenuta sino all'arrivo della P.G.

Analogamente, quanto alla motivazione relativa al diniego di concessione delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha rilevato l'assenza di elementi positivi e, a proposito della valutazione negativa ai fini dell'art. 131 bis cod.pen., la sentenza ha evidenziato il notevole tasso alcolemico riscontrato e l'abitualità del comportamento, considerando l'analoga precedente penale a suo carico. Il ragionamento della Corte di appello sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed alla stregua di tali indicazioni, di cui il ricorso non tiene adeguato conto, il giudizio sul trattamento sanzionatorio non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, in conformità al consolidato principio secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 gen