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Sentenza — n. 5382/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5382/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5382/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINO ANTONIO nato a SORIANO CALABROil 10/03/1990 avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Antonio Martino, ritenuto responsabile„ nelle conformi sentenze di merito, del reato previsto dall'art. 690, primo comma, cod.pen.; letti i verbali della Stazione Carabinieri di Carmagnola da cui risultano la remissione della querela della persona offesa ed accettazione della stessa da parte dell'imputato; considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello Tommaso, Rv. 283584;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 5382/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625; considerato che il delitto per cui è processo è procedibile a querela di parte; considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela; ritenuto che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340„ comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

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spese di difesa condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato accollo delle spese spese d'esecuzione procedura per diffamazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINO ANTONIO nato a SORIANO CALABROil 10/03/1990 avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Antonio Martino, ritenuto responsabile„ nelle conformi sentenze di merito, del reato previsto dall'art. 690, primo comma, cod.pen.; letti i verbali della Stazione Carabinieri di Carmagnola da cui risultano la remissione della querela della persona offesa ed accettazione della stessa da parte dell'imputato; considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello Tommaso, Rv. 283584;

Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625; considerato che il delitto per cui è processo è procedibile a querela di parte; considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela; ritenuto che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340„ comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso, 1'8 genna