Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding public utility work substitution due to drunk driving aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning regarding the denial of public utility work was sufficient and logical. The appellant argued for a substitution of penalty under Article 186 of the Criminal Procedure Code, but the appellate court correctly identified the aggravating circumstance of causing a traffic accident due to intoxication. Consequently, the statutory exclusion for this specific benefit was properly applied, rendering the appeal's claim of a reasoning defect unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2 bis; comma 9 bis del Codice di Procedura Penale: La circostanza aggravante della responsabilità di un incidente stradale causato da stato di ebbrezza esclude per legge l'ammissibilità della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità; la motivazione che applica tale esclusione non è viziata da difetto di ragionamento.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGGIANO MARIA nato a POTENZA il 12/09/1972 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Viggiano Maria ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla richiesta di pena sostitutiva avanzata nell'atto di appelb. In particolare, la ricorrente si duole di un difetto di motivazione circa la richiesta, formulata con l'atto di appello, di convertire la pena comminata in primo grado — previa esclusione dell'aggravante dell'aver cagionato un sinistro stradale a causa dello stato di ebbrezza- nello svolgimento di un periodo di lavori di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis.
2. Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto lamenta un vizio insussistente alla luce della sufficiente e non illogica motivazione adottata dalla sentenza impugnata, che ha adeguatamente esaminato le deduzioni difensive. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, congrua e corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3. I giudici di merito, hanno dato infatti ampiamente conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata per aver provocato l'incidente stradale (il richiamo è a pagina 4 della sentenza impugnata), confermando pertanto la circostanza aggravante prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S che ha come conseguenza quella di escludere ex lege l'accesso alla misura sostitutiva dei lavori pubblica utilità, come previsto dal comma 9 bis del medesimo articolo. In particolare, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza della circostanza aggravante ostativa all'applicazione del suddetto beneficio laddove, a foglio 4 della sentenza, ha ritenuto l'imputata, la quale si è messa alla guida della sua auto dopo l'assunzione di un quantitativo non modesto di alcol (1, 94 g/l), responsabile di aver causato con la sua condotta, quale conseguenza dello stato di alterazione psicofisica, un incidente stradale con coinvolgimento di terzi.
Dunque, non può dirsi insussistente la motivazione relativa alla concessione dell'ammissione al lavoro di pubblica utilità, per il quale è ostativa la circostanza oggetto di accertamento.
4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo, in assenza di cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso