Criminal appeal dismissed for lack of prescription due to doubled terms for traffic-related negligent homicide.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the crime of negligent homicide had expired due to prescription. The court determined that the statutory prescription period was doubled to fourteen years for traffic-related offenses and extended further by interrupting acts, totaling seventeen years and six months, which had not yet elapsed since the 2009 incident. Consequently, the request for non-prosecution based on Article 344 bis of the Code of Criminal Procedure was also rejected as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 6 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.; The prescription period for negligent homicide committed via traffic violation is doubled to fourteen years and is further extended by interrupting acts, preventing the statute of limitations from expiring if the total duration has not passed.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARA ANTONIO nato a SAN LUCA il 21/03/1956 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ficara Antonio propone, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe di conferma di quella del Tribunale di Locri dell'8 giugno 2015, che lo ha ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Fatto commesso il 20/7/2009. Con l'unico motivo, la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, lamentando la violazione degli artt. 157 e ss. cod. pen.
2. La doglianza è manifestamente destituita di fondamento. Per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (oggi art. 589 bis cod.pen.), l'art. 157, comma 6, cod. pen. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione di cui al comma 1 del medesimo art. 157 cod. pen. Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione del reato per cui si procede, considerata la pena edittale massima prevista all'epoca di commissione del fatto, è pari ad anni 14, da farsi decorrere dalla data di commissione del fatto.
Inoltre, ai fini del calcolo, vanno considerati gli atti 'nterruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., e ciò comporta l'aumento di un quarto del termine ordinario, che risulta quindi pari ad anni 17 e mesi 6, non ancora interamente decorso. Anche il rilevo di improcedibilità ex art. 344 bis cod.proc.pen. è manifestamente infondato, posto che (Sez. 6, n. 40604 del 08/10/2024; P.v. 287120 - 01) il termine, regolato in via transitoria dall'art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134, si applica, in presenza di reato commesso dal 10 gennaio 2020, anche nei procedimenti in cui l'atto di appello è pervenuto al giudice di secondo grado prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Dunque, non è applicabile alla presente fattispecie. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Deciso 1'8 gennaio 2025. La Consigliera est. r DEPOSITATA "