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Ordinanza — n. 5377/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for drunk driving due to lack of merit grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5377/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the statutory cause of non-punishment for triviality under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that the appellant's arguments merely reiterated those already dismissed at the appellate level without providing specific legal criticism. Consequently, the decision was upheld because the appellant's conduct involved severe alcohol impairment and a traffic accident, rendering the offense too serious for the exclusion of punishment.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The cause of non-punishment for triviality requires a complex assessment of the specific case facts, including the mode of conduct, degree of culpability, and extent of damage or danger; appeals based solely on merit grounds regarding the application of this exclusion are inadmissible if they lack specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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non-punishment for triviality drunk driving offense inadmissible appeal traffic accident liability alcohol impairment appellate review standards penal code provisions corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Va, in particolare, osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
art. 131-bis cod. pen
Va, in particolare, osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA VICTOR FRANCESCO nato il 13/03/1996 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Castrovillari che aveva dichiarato Lanza Victor Francesco responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

b) e comma 2 bis del Codice della Strada, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per 6 mesi.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà, nonché la manifesta illogicità, nella motivazione in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'arti. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste per l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

4. Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Va, in particolare, osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e le doglianze avverso il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono fondate su ragioni di merito - dunque non consentite - e che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici del gravame a pagina 4, hanno ritenuto non fondata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, risultando l'offesa al bene giuridico tutelato tutt'altro che lieve, ma anzi particolarmente grave in considerazione dell'elevato tasso alcolemico riscontrato (1,44 g/I alla prima misurazione e 1,35 alla seconda) e del corrispondente pericolo alla circolazione e alla pubblica incolumità derivato dall'aver provocato l'imputato un incidente stradale, sebbene autonomo, poiché si poneva alla guida del veicolo in condizioni psicofisiche profondamente alterate (occhi lucidi, equilibrio precario, difficoltà di espressione, alito vinoso).

La disciplina relativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile al caso di specie, di incidente stradale cagionato dal conducente in stato di ebbrezza, per la pericolosità oggettiva della condotta, a prescindere dal fatto che non abbia provocato danni alle persone.

5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e ai rilevati profili di palese infondatezza delle doglianze, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Deciso 1'8 gennaio 2025. La Consi liera est. La P r ente Daniela Donat erranti