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Ordinanza — n. 5375/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of reasoned argument against lower court's conviction for unauthorized parking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5375/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide new, reasoned arguments against the conviction. The lower court convicted the defendant for unauthorized parking based on a qualified witness's testimony and the defendant's own admission during the trial. The Court ruled that merely repeating previous complaints without substantive legal or factual critique violates procedural requirements for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d); Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks reasoned arguments supporting the request, as mere repetition of prior complaints without new substantive critique fails to meet statutory requirements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of reasoned argument unauthorized parking conviction procedural requirements appeal repetition of complaints gravi addebiti penali azione penale privata infortunio bagattellare

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui airart. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a! pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 20377/2009
Sez. 5 28011/2013
243838: Sez. 5 28011/2013, rv.
Sez. 2 11951/2014
255568; Sez. 2 11951/2014, rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLONE ANTONINO nato a PALERMO il 28/02/1998 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto Antonino Bellone colpevole della contravven- zione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsa- bilità penale, conclusioni nelle quali insiste anche nella memoria depositata.

3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di confronto con la decisione impugnata. Il giudice di appello ha fatto riferimento alla testimonianza del teste qualificato Filippo Alioto ( Ispettore capo della Polizia Municipale di Pa- lermo), che aveva visto l'imputato indicare inequivocabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti dove lasciare l'autovettura. L'imputato, già denun- ciato per l'attività di parcheggiatore senza autorizzazione, aveva anche ammesso in udienza di svolgere tale attività per guadagnare qualche euro, in quella giornata 4.

A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello, rilevando l'erroneità della decisione impugnata, e già corret- tamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di deduzioni che, in quanto meramente ripetitive a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerate come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui airart. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

In difetto di tali condizioni, i motivi sono soltanto appa- renti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838: Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a! pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Co