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Ordinanza — n. 5370/2025 — snpen Generato dall'IA

Personal appeals against demolition orders declared inadmissible post-2017 reform requiring counsel representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5370/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the personal appeals filed by Maria Antonia Nascè and Francesco De Nicola inadmissible de plano. Both parties attempted to challenge an order for demolition without legal representation, arguing for the right to file directly. The Court ruled that since the appeals occurred after August 3, 2017, the new law mandates that all such appeals must be signed by registered defense counsel, rendering the unrepresented filings void.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by defense counsel registered on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility Law 103 2017 reform mandatory counsel representation demolition order appeal de plano inadmissibility esame di cassazione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law No. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASCE' MARIA ANTONIA nato a CASTRON UOVO DI SICILIA il 06/06/1951 DE NICOLA FRANCESCO nato a CASTRONUOVO DI SICILIA il 10/08/1945 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avvisg.atté parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Maria Antonia Nascè e Francesco De Nicola hanno proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625 bis avverso la sentenza n. 28532 emessa dalla Sez. 3 di questa Corte in data 11 giugno 2024, con cui sono stati dichiarati inam- missibili i ricorsi proposti avverso l'ordinanza del 14/02/2024 del Tribunale di Ter- mini Imerese relativa all'inammissibilità della richiesta avanzata dai due odierni ricorrenti volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 22/05/2006.

2. Sia il provvedimento impugnato sia i ricorsi sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così