Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5368/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5368/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5368/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGI ANDREA nato a MANTOVA il 12/11/1971 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA-ehat-e-cwviscrattelYarti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Andrea Bigi ha proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione patita dal medesimo, deducendo vizi di vio- lazione di legge e di motivazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 585 cod. proc. pen, articolo 544, comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5368/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, per quanto relativo ad una controversia circa l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, è infatti regolato dalle norme di rito penale delineate all'art. 646 cod. proc. Ne consegue che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda, in applicazione del comma 1 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
soggiorno illegale pericolo di fuga soggiorno obbligato inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento permesso di dimora scaduto domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 585 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.
articolo 544, comma 1 cod. proc. pen
il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (oltre che nel caso previsto dall'articolo 544, comma 1 cod. proc. pen.) è, per ciascuna delle parti, di quindici giorni.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGI ANDREA nato a MANTOVA il 12/11/1971 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA-ehat-e-cwviscrattelYarti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Andrea Bigi ha proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione patita dal medesimo, deducendo vizi di vio- lazione di legge e di motivazione.

2. Il ricorso, in quanto tardivamente proposto, va dichiarato inammissibile senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.poc.pen.

3. Ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (oltre che nel caso previsto dall'articolo 544, comma 1 cod. proc. pen.) è, per ciascuna delle parti, di quindici giorni. Tale termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Nel caso che occupa, l'ordinanza impugnata è stata notificata sia al Bigi che al difensore il 25 giugno 2024 ed il ricorso è stato depositato il 25 luglio 2024; pertanto oltre il termine di quindici giorni (senza che possa applicarsi nella fattispecie concreta la regola pre- vista per il caso che il quindicesimo giorno cada in giorno festivo).

Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, per quanto relativo ad una controversia circa l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, è infatti regolato dalle norme di rito penale delineate all'art. 646 cod. proc. Ne consegue che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda, in applicazione del comma 1 lett.

a) e del comma secondo lett.

a) dell'art. 585 del codice di rito, deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.