Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5367/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5367/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5367/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSMANOVIC DOLAR (04R6D90) nato a ROMA il 04/02/1997 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Dolar Osmanovic ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata affermata la responsabilità penale in ordine al reato di guida senza patente, come accertato in Fiumicino, 1'8 agosto 2022. Il ricorrente denuncia difetto di motivazione mediante l'affermazione che, a fronte di specifici motivi di appello, che non riproduce, la sentenza d'appello si sarebbe limitata a confermare acriticamente quella di primo grado, così disatten- dendo l'obbligo di provare con certezza la responsabilità dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è assolutamente generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di respon- sabilità del ricorrente. Il ricorrente si limita a dolersi dell'incompletezza dell'appa- rato motivazionale, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di legge asserita- mente violate, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati.

Parole chiave

Generato dall'IA
delitto d'omissione corresponsabilità della vittima gravi addebiti penali difesa d'ufficio dolus incidens verdetto di colpevolezza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSMANOVIC DOLAR (04R6D90) nato a ROMA il 04/02/1997 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Dolar Osmanovic ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata affermata la responsabilità penale in ordine al reato di guida senza patente, come accertato in Fiumicino, 1'8 agosto 2022. Il ricorrente denuncia difetto di motivazione mediante l'affermazione che, a fronte di specifici motivi di appello, che non riproduce, la sentenza d'appello si sarebbe limitata a confermare acriticamente quella di primo grado, così disatten- dendo l'obbligo di provare con certezza la responsabilità dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è assolutamente generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di respon- sabilità del ricorrente. Il ricorrente si limita a dolersi dell'incompletezza dell'appa- rato motivazionale, limitandosi a richiamare alcune disposizioni di legge asserita- mente violate, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati.

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Non è possibile a questo Collegio rilevare censure nella motivazione della sen- tenza dal momento la corte territoriale risponde in modo logico e corretto, sia in fatto sia in diritto, sulle doglianze poste con l'atto di appello relative all'eccessività della pena inflitta e al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. , I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C