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Ordinanza — n. 5363/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied due to lack of positive elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5363/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that generic mitigating circumstances require positive elements rather than merely the absence of negative ones. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly denied it based on the defendant's criminal history and lack of positive character indicators. The court held that a judge need not contest every favorable fact, only provide plausible reasons for rejecting the request.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 15, C.d.S.; The denial of generic mitigating circumstances is legally justified when the judge identifies plausible reasons for rejection based on the defendant's personality or the crime's nature, without needing to invalidate all underlying facts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal history impact judicial motivation duty positive elements requirement appeal inadmissibility procedura per diffamazione diritto a un difensore falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15, C.d.S.
Emanuele De Falco ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine all'art. 116, comma 15, C.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Ne deriva che le circostanze in parola possono essere negate anche soltanto in base ai pre- cedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO EMANUELE nato a NAPOLI il 28/03/1989 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; /7' Motivi della decisione 1. Emanuele De Falco ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine all'art. 116, comma 15, C. d. S., nella parte in cui è non sono state concesse le attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile. Secondo il pacifico orientamento della giurispru- denza di legittimità, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non co- stituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la per- sonalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurinnis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). In altri termini, è la valutazione di merite- volezza che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; per converso, l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ri- sulta adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di spe- cifica richiesta dell'imputato volta al loro ottenimento, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la ri- chiesta stessa si fonda (ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891).

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di- niego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. r- 249163;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 -02). Ne deriva che le circostanze in parola possono essere negate anche soltanto in base ai pre- cedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).Nella specie, con motivazione logica e adeguata, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione non solo dell'esistenza di pre- cedenti penali, ma altresì della riscontrata insussistenza di elementi positivi da valutare.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle