Italian Supreme Court dismisses appeal claiming double sentencing for driving without license and recidivism. The court rejects the argument that the fine should be excluded. The decision upholds the combined penalty of arrest and fine under the Road Code. The court clarifies that procedural inadmissibility does not trigger prescription analysis. The ruling emphasizes strict adherence to statutory text regarding recidivism penalties. The court orders the appellant to pay procedural costs and a fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Giuseppe Bona inadmissible due to manifestly unfounded legal arguments. Bona argued that the lower court incorrectly imposed both arrest and a fine under Article 116 of the Road Code, claiming the fine should be excluded based on recent depenalization laws. The court rejected this, stating that recidivism within the two-year period renders the offense non-depenalized, legally requiring the concurrent application of both detention and the monetary penalty as explicitly written in the statute. Furthermore, the court ruled that the procedural dismissal of the appeal precludes any subsequent examination of prescription issues under Article 129 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a specific monetary sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 15, Codice della Strada; Art. 129, Codice di Procedura Penale: When a criminal appeal is declared inadmissible due to manifestly unfounded grounds, the procedural relationship is not formed, thereby precluding the court from examining and declaring the prescription of the offense under Article 129 of the Criminal Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONA GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/09/1983 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Giuseppe Bona ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge in ordine all'art. 116, comma 15, C. d. S., nella parte in cui è stata illegittimamente irrogata, oltre alla pena dell'arresto, anche a quella dell'ammenda. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo in questione è manifestamente infondato in quanto prospetta enun- ciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. Va osservato che il prevenuto è stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente con la recidiva, anche penale, nel biennio, reato per il quale non vale la depenalizzazione di cui al D.Igs. 8/2016. La pena prevista non è solo quella dell'arresto, ma è anche quella - congiunta - dell'ammenda, già in precedenza prevista e che è stata trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria solo con riguardo alla guida senza patente "depenalizzata" (ossia senza la recidiva nel bien- nio).
Il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, nell'ipotesi di recidiva nel biennio ancora penalmente rilevante, prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda perché la norma incriminatrice aggiunge alla pena pecuniaria dell'ammenda da 2.257 a 9.032 euro, in caso di recidiva, la pena dell'arresto fino ad un anno, come reso evidente dalla frase "si applica altresì" che precede l'indi- cazione della pena detentiva (Sez. 7, Ordinanza n. 13058 del 2022). Le indicazioni giurisprudenziali citate in ricorso, peraltro solo mediante estrapolazione dì frasi svincolate dal loro contesto, non hanno riguardato la questione qui sollevata che, come si è detto, trova testuale risposta nel disposto di legge.
3. Quanto alla eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sen- tenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, va os- servato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266, relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am