Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for aggravated theft due to merit-based sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a conviction for aggravated theft, arguing the appellate court failed to address specific procedural flaws and misapplied sentencing guidelines. The court rejected these claims, noting that the lower courts correctly evaluated the defendant's extensive criminal history and that sentencing discretion belongs to the trial judges, not the appellate body.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 I. n. 110 del 1975; Art. 366 c.p.p.: Appeals challenging the substantive assessment of criminal history or the discretion of the trial judge regarding sentencing mitigation are inadmissible as they pertain to matters of merit reserved for the first instance.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBRANO LOBIANCO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/09/1968 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Giuseppe Lubrano Lobianco, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione, per avere la Corte acriticamente richiamato la sentenza di primo grado, è inammissibile in quanto generico, a_specifico, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; la Corte d'appello, peraltro, dopo avere premesso di integralmente condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice, ha ripercorso i fatti sottesi all'imputazione, evidenziando, con motivazione autonoma ed esaustiva, la compiutezza del compendio probatorio; ha quindi analizzato i motivi di appello (che, dall'incontestata sintesi riportata nella sentenza d'appello, consistevano esclusivamente nella richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4 comma 3 legge 110 del 1975, ed in doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche), prevenendo ad un motivato rigetto degli stessi; ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della dosimetria sanzionatorio, e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento ai "gravi, numerosi ed allarmanti" precedenti penali riportati dall'imputato, ed all'assenza di positivi elementi (neppure evocati in ricorso) valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o della concedibilità delle circostanze innominate, è incensurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/11/2024 DEPOSITAT,\ Il Consigliere estensore IN CANC R;A Il Presidente