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Ordinanza — n. 5339/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5339/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5339/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO SEBASTIANO nato a ROSOLINI il 13/09/1976 avverso il decreto del 30/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Sebastiano Di Pietro, e letta la memoria difensiva depositata; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, nel dichiarare inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 2, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli: in tale situazione versava certamente il Di Pietro, il quale aveva subito, il 22/11/2023, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5339/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Sebastiano Di Pietro, e letta la memoria difensiva depositata; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, nel dichiarare inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 2, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli: in tale situazione versava certamente il Di Pietro, il quale aveva subito, il 22/11/2023, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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proroga della carcerazione espulsione revoca del permesso di dimora controllo periodico della detenzione restrizione di libertà recidiva nell'infrazione assistenza riabilitativa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO SEBASTIANO nato a ROSOLINI il 13/09/1976 avverso il decreto del 30/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Sebastiano Di Pietro, e letta la memoria difensiva depositata; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, nel dichiarare inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 2, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli: in tale situazione versava certamente il Di Pietro, il quale aveva subito, il 22/11/2023, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2