Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to precluded complaints and lack of motivation regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carlo Antonio Loretta inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Loretta argued the lower court's sentencing was flawed due to erroneous application of recidivism rules and insufficient motivation for the increased penalty. The court rejected these claims because the specific grievances were already examined and dismissed as precluded in a prior rescinding judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627, comma 3 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.; Art. 81 ult. comma cod. pen.: Complaints regarding the application of recidivism provisions and the motivation of sentencing are inadmissible if they were already examined and declared precluded in a prior judgment rescinding the cassation decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORETTA CARLO ANTONIO nato a VILLE DE TOURCOING( FRANCIA) il 13/06/1966 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta, per quanto di interesse, nei confronti di Carlo Antonio Loretta in anni 10 e mesi 8 di reclusione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui Loretta lamenta nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 99 c. 4 cod. pen., e per vizio della motivazione in merito al riconoscimento della contestata recidiva è inammissibile poiché prospetta una doglianza preclusa ex art. 627, comma 3 cod. pen. a norma del quale il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa; e, invero, nel caso di specie, la censura in questione è già stata esaminata e dichiarata inammissibile dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 25239/2022 (pag. 28, § 12).
Rilevato che del pari inammissibile è il secondo motivo, con il quale l'imputato lamenta assenza di motivazione in ordine alla dosimetria sanzionatoria, con riferimento specifico alle pene in aumento per la continuazione, atteso che le stesse risultano determinate in misura oltremodo contenuta, peraltro in misura inferiore al limite di legge di cui all'art. 81 ult. comma cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell#3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci