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Ordinanza — n. 5334/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5334/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5334/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che i motivi di ricorso dedotti da Khalid Jarmouni non superano il vaglio di ammissibilità per la loro genericità, aspecificità e comunque per la manifesta infondatezza perché fondati su una errata interpretazione delle norme di riferimento. Osservato in particolare che l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5334/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato in particolare che l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175).

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione giudiziaria proroga della carcerazione espulsione aiuto all'evasione di detenuti attività politiche svolte in esilio misura di allontanamento nel diritto degli stranieri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI KHALID nato il 04/04/1993 avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che i motivi di ricorso dedotti da Khalid Jarmouni non superano il vaglio di ammissibilità per la loro genericità, aspecificità e comunque per la manifesta infondatezza perché fondati su una errata interpretazione delle norme di riferimento.

2. Osservato in particolare che l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175).

3. Ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha adottato la decisione impugnata senza incorrere in deficit logici di sorta e operato in piena coerenza con il dettato normativo, cioè traendo spunto dalle evidenze istruttorie e verificando in concreto, alla luce di tutti gli elementi disponibili, l'effettiva insussistenza delle prospettate condizioni ostative alla espulsione.

4. Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/11/20Z4 r DEPOSIT