Cassation court dismisses appeal for damages against detention conditions due to lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to adequately address the specific reasoning of the lower court's order. The appellant argued for compensation under Article 35-ter of the Penal Code regarding detention conditions violating Article 3 of the ECHR, but the lower court found no violation since space exceeded 3 square meters per person and maintenance was adequate. The court rejected the appeal as it merely repeated previous arguments without challenging the legal basis or factual findings of the decision below.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-ter ord. pen.; Art. 3 CEDU: An appeal for compensation under Article 35-ter of the Penal Code is inadmissible if it does not specifically challenge the lower court's assessment of whether detention conditions caused suffering exceeding inevitable prison hardships.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALEL MARK NAGY NASSR nato il 05/11/1992 avverso l'ordinanza del 18/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Mark Nagy Nassr Khalel ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 13/12/2023, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35-ter ord. pen. per il trattamento contrario all'art. 3 CEDU asseritamente subito presso l'Istituto di Firenze Solliciano dal luglio 2020 al 02/02/2024; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione" (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681;
Osservato in particolare che l'ordinanza impugnata ha ritenuto non ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 CEDU in considerazione dello spazio pro capite a disposizione del detenuto sempre al di sopra dei 3 mq pro capite, e sulla base delle informazioni assunte dalla direzione del carcere in ordine agli interventi periodicamente effettuati di disinfestazione, imbiancatura e manutenzione ordinaria; Rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire, se non in modo generico ed assertivo, il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così